Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia
del  presente  decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il
31 dicembre 2009».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  245  del  decreto
          legislativo  19 febbraio  1998,  n. 51 (Norme in materia di
          istituzione   del   giudice  unico  di  primo  grado)  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  245.  -  1. Le  disposizioni  del  regio decreto
          30 gennaio  1941,  n. 12,  come modificate o introdotte dal
          presente  decreto,  in  forza  delle  quali  possono essere
          addetti   al  tribunale  ordinario  e  alla  procura  della
          Repubblica   presso   il   tribunale  ordinario  magistrati
          onorari,  si  applicano  fino a quando non sara' attuato il
          complessivo  riordino  del  ruolo  e  delle  funzioni della
          magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
          della  Costituzione,  e  comunque  non oltre il 31 dicembre
          2009.».